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71 messaggi.
Dario da Cagliari pubblicato il Febbraio 22, 2020 alle 6:03 pm:
Buongiorno, devo cedere quote di una srl acquisite nel 1995 per il 25%, nel 2013 per il 12,5% e nel 2016 per il 12,5%. A quale tassazione andrei incontro? Grazie
Risposta dell'amministratore di: ilcommercialistaonline
Buonasera sono il dott. Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che facendo l'ipotesi che lei agisca in qualità di persona fisica non imprenditore si paga un'imposta sostitutiva pari al 26 % della differenza tra corrispettivo percepito per la cessione delle partecipazioni e i costi sostenuti per l'acquisto delle quote di partecipazione o il costo di acquisto delle partecipazioni rivalutato per il tramite di una perizia di stima asseverata; il calcolo dell'imposta sostitutiva si fa cosi indipendentemente dal fatto che si tratti di quote di partecipazione qualificate o non qualificate. Buona serata Dott. Gatti Domenico
Lauro Cassani da Alfonsine, Ravenna pubblicato il Febbraio 6, 2020 alle 12:34 am:
Buongiorno, mi chiamo Lauro Cassani, risiedo ad Alfonsine ( RA) in via Reale 346 e sono lavoratore dipendente, con 730 regolarmente presentato ogni anno. Con decorrenza inizio Gennaio 2015, l’azienda per cui lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali, ha siglato un contratto aziendale di secondo livello con premi di produzione variabili, in base al raggiungimento di indicatori migliorativi. Tale accordo prevedeva 14 anticipi di premio annuali, ed il saldo (che poteva essere positivo o negativo al luglio dell’anno successivo). Poiché gli indicatori sono stati migliorati ogni anno, l’azienda ha sempre indicato nel modello CU che forniva, per i redditi 2015-2016-2017-2018 per la realizzazione del 730, la detassazione prevista al 10 % per importi collegati al saldo del premio, valore che comunque spesso era inferiore al massimo importo ammesso a tassazione del 10%. L’ azienda quindi, pur certificando il raggiungimento degli indicatori migliorativi, inserendo nei CU la detassazione di importi collegati al saldo del premio come descritto, non ha mai conguagliato le detassazioni al 10% sugli anticipi dei premi (sempre tassati con aliquota piena) né fornito il secondo CU, come previsto dalla circolare 5E del Marzo 2018 della agenzia delle entrate, pagina 38, paragrafo 4.7, neppure per gli anni successivi alla circolare. In questo modo il dipendente non ha potuto usufruire della detassazione al 10% anche sugli anticipi, fino a raggiungimento del massimo valore ammesso (2000 euro per redditi anno 2015 e 2016 e 3000 euro per anni 2017 e 2018), versando di conseguenza importi maggiori del dovuto. Ad oggi ci stiamo confrontando con l’azienda per dirimere la questione (dato che l’errore è suo anche se l’irpef in eccesso l’ha incassata il fisco) ma è altamente probabile che l’azienda riterrà di non fornire alcuna documentazione aggiuntiva perché lo reputa a lei non conveniente, limitandosi a procedere per le documentazioni future. Ora, considerato che: - la circolare 5E della agenzia delle entrate è stata pubblicata il 29 Marzo 2018, - il paragrafo 4,7 non specifica date relativamente a quali anni di reddito fare riferimento, ne sua retroattività - il 730 integrativo del 2018 poteva essere presentato fino al 23 luglio 2018, risulta una casistica immaginabile di questo tipo: 1) Arretrati detassazione anticipi PDR anno fiscale 2018 non percepiti: si procederà con il CAF ed i dati contenuti nelle buste paga, per le opportune domande di rimborso. 2) Arretrati detassazione anticipi PDR anno fiscale 2017 non percepiti: a) Il rimborso è possibile, se l’interpretazione della circolare fa risalire la sua applicabilità alla denuncia dei redditi dell’anno relativi alla sua pubblicazione (quindi anno fiscale 2017) e tenuto conto che l’integrativo 730 era possibile fino alla data del 23 luglio 2018 (chiusura bilancio al 30 giugno) b) Il rimborso non è possibile se l’interpretazione della circolare, fa risalire la sua applicabilità alla denuncia dei redditi relativa all’ anno fiscale della data della circolare stessa (quindi redditi 2018 denunciati nel 2019) Gli Arretrati detassazione anticipi PDR anno fiscale 2016 non percepiti: nulla è dovuto in quanto il saldo PDR 2016 è stato superiore al massimo detassabile 3) Arretrati detassazione anticipi PDR anno fiscale 2015 non percepiti: c) Il rimborso è possibile, se l’interpretazione della circolare fosse retroattiva e considerasse i PDR ottenuti con i criteri descritti nella circolare stessa, criteri già presenti fin dal contratto dell’anno fiscale 2015 d) Il rimborso non è possibile, se l’interpretazione della circolare non prevede rimborsi retroattivi. Le domande sono: 1) come possiamo interpretare le casistiche sopra esposte? 2) è corretto procedere con il CAF che fece la dichiarazione degli anni in oggetto, per le domande di rimborso (utilizzando le buste paga) 3) entro quando sarebbe possibile chiedere il rimborso da parte del singolo contribuente (se esiste in pratica un termine di prescrizione) Ringrazio anticipatamente Cordiali saluti Lauro Cassani
Risposta dell'amministratore di: ilcommercialistaonline
Buongiorno sono il dott. Gatti Domenico. Operare i conguagli è in realtà possibile comunque durante l'anno : le buste paga vengono calcolate in un determinato modo e poi a fine anno se si deve conguagliare un eccesso di imposizione fiscale è possibile farlo sempre in busta paga (si veda circolare agenzia entrate n° 28 E del 2016). Il punto fondamentale è che il lavoratore dovrebbe richiedere formalmente all'azienda di modificare i modelli di certificazione unica inviati e reinviare quelli modificati con i giusti conguagli. Tuttavia l'agenzia delle entrate non permette di inviare i modelli di certificazione unica sostitutivi oltre i 60 giorni dalla data di scadenza di invio dei modelli di certificazione unica in riferimento a soggetti che possono presentare il modello 730 e cioè lavoratori dipendenti e prestatori occasionali. Se viene inviata la certificazione unica sostitutiva dopo si può presentare una dichiarazione dei redditi integrativa. Laddove non è possibile inviare la certificazione unica sostitutiva il recupero delle imposte pagate in eccesso lo si puo' ottenere solo tramite presentazione di istanza di rimborso motivata entro 48 mesi dal sorgere del credito termine che si definisce dall'analisi delle buste paga. Andando nel dettaglio gli importi da recuperare riguardano a quanto si comprende gli anni 2015 2017 e 2018. In questi casi non è possibile far modificare i modelli di certificazioni unica e di conseguenza presentare dichiarazioni dei redditi integrative. In tal caso si devono presentare specifiche istanze di rimborso una per ogni anno di interesse all'agenzia delle entrate con motivazioni e documentazioni da allegare (tra cui le buste paga). Qualora l'agenzia delle entrate rigettasse una istanza dalla data di notifica del provvedimento di rigetto di quell'istanza si hanno 60 giorni di tempo per presentare ricorso in commissione tributaria. Se il provvedimento di rigetto non viene notificato allora passati 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso si puo' da quel momento presentare ricorso in commissione tributaria fino al termine di prescrizione ordinario di 10 anni a far data dallo scadere dei 90 giorni dalla presentazione di quella determinata istanza di rimborso. Se il ricorso in commissione tributaria non viene accolto allora in considerazione anche delle motivazioni del rigetto compiuto dall'agenzia delle entrate e dalla commissione tributaria si dovrà valutare l'opportunità o meno di procedere a richiedere la restituzione degli importi direttamente all'azienda. Buona giornata dott. Gatti Domenico
Filippo da Rossi pubblicato il Febbraio 5, 2020 alle 11:14 am:
Quello che vorrei sapere è, essendo io residente a Roma, vorrei costituire nuova società srls, posso fare la sede legale in valle d'Aosta usufruendo di un ufficio in coworking?
Risposta dell'amministratore di: ilcommercialistaonline
Buongiorno sono il dott. Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che lei può costituire una società srls e può stabilire la sede legale dove ritiene e quindi anche in Valle d'Aosta. L'unica cosa da considerare è che tale società srls deve avere sede legale in Italia. Buona giornata Dott. Gatti Domenico

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3 messaggi.
Angelo da Udine pubblicato il Gennaio 16, 2020 alle 4:01 pm:
Buongiorno, scrivo per avere un informazione, se possibile. Io tra pochi giorni dovrei essere assunto da un azienda alimentare, con contratto flessibile al 74,qualcosa%. Nelle mie intenzioni ho quella di aprire un commercio online che sia quello tramite piattaforme varie o anche negozio online personale. Ho dubbi sulla fattibilità, nel senso se è possibile avviare un commercio regolare di tale attività o l'azienda dove andrò può negarmelo. Specifico che le cose che andrò a vendere non fanno concorrenza alla mia futura azienda. E se mi permettessero di aprirla, i 300 di inps dovrei versarli io o quelli della mia futura azienda basteranno? Grazie per la disponibilità e per il tempo che mi ha dedicato.
Risposta dell'amministratore di: ilcommercialistaonline
Buongiorno sono il dott. Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che c'è esonero per pagamento di contributi Inps commercianti solo nel caso di sussistenza di contratto di lavoro a tempo pieno. Buona giornata Dott. Gatti Domenico
Adrian da Roma pubblicato il Settembre 8, 2019 alle 12:31 pm:
Salve, sono una ragazza di 25 anni che vorrebbe avviare in attività di vendita di abbigliamento online. Siamo io e mia sorella di 16 anni a voler cominciare quest’attività. Vorremmo avere delucidazioni a riguardo ed essere seguite di conseguenza da un commercialista. Grazie
Risposta dell'amministratore di: ilcommercialistaonline
Buonasera sono Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le posso dire che potrebbe essere opportuno iniziare con vendite occasionali e poi aprire la partita IVA con opzione per regime forfetario. Se volete informazioni più dettagliate e volete avviare una collaborazione con il mio studio mi potete telefonare al numero di cellulare 3895559595. A causa della eccessiva pubblicità vi chiedo di inviarmi un messaggio con vostro recapito telefonico o di cellulare se intendete contattarmi. Grazie. Buona serata dott. Gatti Domenico
Giuseppe da België pubblicato il Luglio 22, 2019 alle 2:37 pm:
Buongiorno Dott. Gatti, vi contatto al fine di sapere più info possibile per aprire un'attività quale un "cafè letterario" nel Siciliano. incentivando il territorio socio-culturale della zona, dando spazio ad artisti emergenti, dando un punto di ritrovo ai giovani anche per leggere un libro; di fatti ci piacerebbe proporre inoltre alla casa Comunale la possibilità di trasferire la propria Biblioteca nell'attività. Diciamo che nell'immaginario c'è molto da fare e da chiedere, pertanto vengo al dunque. In che modo è possibile aprire un'attività con degli incentivi europei/statali facendo leva anche su fondi regionali per incentivare l'arte e la cultura nel territorio. concludo ringraziandovi e spero pertanto di ricevere un vostro aiuto magari privatamente. vi Auguro una buona settimana e un buon lavoro. Spero presto.
Risposta dell'amministratore di: ilcommercialistaonline
Buonasera sono Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che allo stato attuale per realizzare quanto da lei espresso la formula giusta sarebbe aprire un bar con la il bando "Resto al sud". Sarebbe un attività che realizza servizi e avrebbe anche una vocazione di promozione del territorio, come a me sembra di aver capito che lei voglia realizzare. Per ottenere un finanziamento sufficiente a realizzare il progetto (compreso quello di trasferire la biblioteca comunale, sempre che il comune lo permetta) si potrebbe pensare a una forma di srl con due soci in modo da poter arrivare a una richiesta di 100.000 €. Le dico che ci sono dei requisiti che però si devono avere per accedere ai bandi. Nel caso del bando "Resto al sud" per esempio il limite di età è di 46 anni e si deve trattare di soci che non abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento e non abbiano avviato già altra attività di impresa. Inoltre la parte a fondo perduto è del 35 % della spesa ammissibile poi il 65 % va restituito in 8 anni con un tasso di interessi pagato tramite un ulteriore contributo proveniente dai Fondi europei. Il prestito però è garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La sua domanda come vede per avere una risposta precisa richiederebbe informazioni altrettanto precise. Inoltre anche in presenza di tutte le informazioni la risposta è troppo complessa e lunga e sarebbe opportuna una consulenza a pagamento. Buona serata dott. Gatti Domenico

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Anna da Bologna pubblicato il Luglio 31, 2019 alle 5:31 pm:
Passaggio da regime ordinario per opzione a regime forfettario. Sono una ditta individuale che svolge attività di Locazione di Beni immobili propri, Codice Ateco 682001 e più precisamente di un capannone che rappresenta un immobile strumentale per natura. Fino alla fine del 2018 ho utilizzato il regime contabile ordinario scelto per opzione da più di 3 anni. Alla mia attività è consentito avvalersi del regime forfettario?
Risposta dell'amministratore di: ilcommercialistaonline
Buonasera sono Gatti Domenico. In merito alla sua domanda le dico che l'esercizio in modo esclusivo o prevalente dell'attività di cessione di fabbricati è causa di esclusione dal regime forfetario e quindi non può applicarlo neanche a tale attività stessa. Buona serata dott. Gatti Domenico

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