Cartella Tarsu: mancata dichiarazione di cessazione della locazione

Cartella Tarsu mancata dichiarazione di cessazione della locazione

Cartella Tarsu: mancata dichiarazione di cessazione della locazione

Domanda di un utente

Cartella Tarsu mancata dichiarazione di cessazione della locazione di immobili

Domanda 

 

Salve, nel 2013 ho spostato il mio ufficio in un comune vicino al precedente. Dopo lo spostamento, sono intervenuti dei problemi di salute che mi hanno costretto a fermarmi per alcuni anni ed a mantenere comunque affittato il locale(sia per le spese di lavori che avevo eseguito all’interno che per difficoltà di spostamento dei mobili e per riprendere appena sarei stato meglio) Nel frattempo la mia partita IVA non è stata movimentata e siccome è successo tutto appena dopo lo spostamento, non era nemmeno stato trasferito il domicilio alla nuova sede. Ad oggi mi è stato notificato un avviso di accertamento da parte del comune, dove è sito il nuovo locale (tra l’altro 20 metri quadri), per la Tarsu 2013 che ammonterebbe comunque a 454 Euro (20 metri quadri??) e che con interessi e sanzioni risulta di 990 Euro.
Ora mi (e Vi) chiedo: Non avendo usufruito del locale (dimostrando con certificazioni mediche, documentazione del reddito e mancato spostamento del domicilio fiscale), è possibile annullare o ridurre al minimo le somme dovute (anche per gli anni successivi)?
Inoltre, adesso che dovrei riprendere l’attività, come è possibile ridefinire i parametri, in base all’esiguità delle dimensioni del locale e al fatto che produrrei solo una busta di carta ogni 2/3 mesi?
Grazie Anticipate e Cordiali Saluti

 

Risposta 

 

Tutto ruota sulla detenzione del locale e non sul fatto che li aveva la sede dell’attività. La precedente sede dell’attività, immagino, sia terminata ad una determinata data e cioè contestualmente a quando ha trasferito la sede all’altro locale. Quando si disdetta un contratto di locazione lo si fa con una raccomandata. Ora di solito si va a presentare denuncia di cessazione detenzione locale all’ufficio rifiuti del comune per trasferimento compiuto. Lei ovviamente a suo tempo non ha fatto questo, immagino. L’atto va contestato provando la cessazione della detenzione dell’immobile e non la inoperatività dell’attività, elemento che non interessa all’ufficio rifiuti. Pertanto si devono compiere due passi : avere documento che provi la data di risoluzione del contratto di locazione e questo o lo ha lei se ha comunicato lei la risoluzione all’agenzia delle entrate o il proprietario e se non ha modo di contattarlo deve prendere il pin agenzia delle entrate suo (immagino lei abbia una ditta individuale) e li si vede la data di cessazione della locazione e occorre la copia della pagina che si visualizza nel portale agenzia delle entrate. Poi occorre preparare una autotutela in cui si dice che la detenzione del locale è cessata a far data dalla data di risoluzione del contratto di locazione. Quando lei abbia trasferito la sede al nuovo locale è irrilevante anche se rafforza il costrutto dell’istanza di riesame nell’economia della vicenda che spiega. Tuttavia strettamente rileva la non detenzione del precedente locale comprovata da quanto detto sopra. Dopo che ha presentato l’istanza di riesame in autotutela con allegato copia contratto di locazione e copia risoluzione del contratto deve attendere e avrà lo sgravio per il periodo di non detenzione e tutti i periodi successivi poiché l’istanza di sgravio vale come denuncia di non detenzione da quella data in avanti. In riferimento ai periodi di detenzione effettiva per i periodi di inattività è difficile ottenere lo sgravio : i regolamenti ammettono esonero dalla tassa sui rifiuti solo per i proprietari e solo in caso di utenze tutte cessate (enel telefono gas e acqua tutto cessato) e senza mobilio all’interno. Tuttavia se le utenze erano tutte cessate può avanzare la richiesta dello sgravio totale comprovando il non uso del locale provando la cessazione di tutte le utenze (porti copia cessazione di tutte le utenze) ma su questo non confiderei.

Per la nuova sede lei deve attivare nuova denuncia di TARI 2019 con i metri del locale che lo riguardano. Faccia attenzione e si procuri una
visura catastale : i comuni confrontano i metri quadrati dichiarati e quelli risultanti da catasto però solo per aree coperte. Il fatto che lei produca poca spazzatura non rileva : i coefficienti per il calcolo tengono conto solo dei metri quadrati e del tipo di attività. Le agevolazioni riguardano officine e altre attività ma non gli uffici in generale.

—– nuova domanda

Io la ringrazio ancora, ma il problema ce l’ho sull’attuale locale, di cui continuo a pagare l’affitto (solo per non buttare i mobili in strada, che avevo comprato, in vista di una nuova sede rinnovata) e in attesa della completa guarigione che dovrebbe sopravvenire a breve, e quindi riprendere il lavoro.

In tutti questi anni ho pensato a curarmi e quindi ho realizzato poco o niente, avendo quindi il reddito a zero. Quindi le utenze non le ho staccate. L’uniche prove che ho del mancato utilizzo, sono le dichiarazioni di reddito a zero e le certificazioni mediche della mia condizione per tutto il periodo.

Posso riuscire con queste 2 documentazioni a farmi ridurre le somme dovute?

p.s. La denuncia di occupazione del locale al comune, non l’avevo presentata, perchè tutto è cominciato subito dopo aver preso in affitto il locale e comprato i mobili. Nemmeno lo spostamento della sede al fisco (che quindi è rimasta all’indirizzo di casa dove viene già pagata la N.U)

—– risposta

La questione è che difficilmente gli uffici TARI dei comuni accettano di azzerare la tassa sui rifiuti sulla base della non operatività dell’azienda : se ammettessero questo si creerebbe un precedente che aprirebbe a molteplici possibilità. Comunqne quello che le posso dire è che magari al comune di riferimento può essere che nel suo caso facciano eccezione soprattutto per via della malattia. Le consiglio di andare prima a parlare con un funzionario dell’ufficio competente e poi, se l’eventuale documentazione viene accettata, allora prepari una istanza di riesame in autotutela, alleghi la documentazione necessaria e la consegni all’ufficio.

Tenga presente che un autotutela può essere presentata anche fuori termine. Il ricorso tributario invece entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Per l’istanza in autotutela interviene l’ufficio direttamente (se vuole intervenire) e spesso sono rigidi e fanno riferimento ai regolamenti comunali e circolari interne e quindi nutro poche speranze che un impiegato le annulli l’avviso di accertamento se non per intervento di un suo superiore, un funzionario interno intendo. In commissione tributaria si valuta invece la sostanza e è possibile che le diano ragione anche se non è sicuro e non ci sono precedenti. Inoltre c’è da dire che il ricorso tributario richiede due cose : la preparazione e presentazione di un ricorso da parte del contribuente (possibile solo entro determinati importi) o da parte di un professionista e il pagamento di un contributo unificato che tuttavia, se la pratica ha valore basso, è poco : per intenderci fino a 2582,28 € di valore ricorso sono 30 € poi fino a 5000 € sono 60 €. Tuttavia se la commissione le da torto (io poi non ricorrei in appello) la cartella va pagata senza riduzione delle sanzioni (se ve ne erano indicate).

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